per questo reato di staging primario
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comportamento intenzionale e risoluto dell’offender volto ad alterare e/o modificare prove fisiche o altri aspetti della scena del crimine. L’obiettivo, in questo caso, è quello di sviare un’indagine dalle reali circostanze del reato.
è previsto un apposito articolo del codice penale riformato nel 2016 (facente parte del piano?) l'articolo n.375
https://www.studiocataldi.it/articoli/2 ... penale.asp
La legge introduce il nuovo reato di "Frode in processo penale e depistaggio" novellando in toto l'art. 375 del codice penale e punendo, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 3 a otto anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale: - immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato; - richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.
La pena si applica anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio.
ma, e qua mi rivolgo a chi è stato coinvolto in "buona fede" nell'operazione:
la nuova fattispecie prevede sconti di pena, dalla metà a due terzi, nei confronti di chi "si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.
Siamo cioe' a livello di sapere chi e come ha inquinato la scena ma non chi ha commesso il crimine, o meglio, i mandanti: vale la pena coprirli?